Antiriciclaggio - Note introduttive
Il decreto legislativo n. 56 del 2004, ha esteso ai professionisti gli obblighi in materia di antiriciclaggio già operanti per le banche e gli altri intermediari finanziari.
Nel recepire le disposizioni comunitarie dettate con la direttiva 2001/97/CE, il decreto ha, infatti, prescritto che gli obblighi strumentali alla prevenzione dell’utilizzo del sistema economico e finanziario a fini di riciclaggio - delineati dal decreto legge n. 143 del 1991, meglio noto come ‘legge antiriciclaggio’ -, già vigenti per altre categorie di soggetti, si applicano, anche ai:
- ragionieri e periti commerciali,
- dottori commercialisti,
- revisori contabili,
- consulenti del lavoro,
- notai e avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
- il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
- la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.
L’ambito applicativo della normativa è stato successivamente esteso anche ai soggetti che rendono i servizi forniti da revisori contabili, periti e consulenti ovvero svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi (così l’art. 21 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006).
Le disposizioni contenute nel decreto n. 56/2004 hanno trovato attuazione a seguito dell’emanazione del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 141/2006 e delle Istruzioni applicative dell’U.I.C. del 24 febbraio 2006.
Più recentemente il Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze n. 60/2007 ha apportato correzioni alla disciplina.
Per quanto riguarda gli obblighi, i soggetti sopraindicati sono chiamati ad identificare la clientela, registrare e conservare in apposito archivio i dati identificativi e le informazioni acquisiti ai fini antiriciclaggio e segnalare le operazioni che, conosciute in ragione delle proprie attribuzioni, inducano a ritenere che il denaro, i beni o le utilità che ne formano l’oggetto provengano da delitti di riciclaggio (648-bis cod. pen.) e di re-impiego di proventi da attività illecite (648-ter cod. pen.).
Si segnala che la legge n. 29/2006 ha indicato all’art. 22 i principi generali e criteri direttivi con cui dare attuazione alla Dir. 2005/60/CE (c.d. III Direttiva antiriciclaggio). Il Decreto legislativo n. 109 del 22 giugno 2007 ha dato attuazione alla suddetta Direttiva.



