L’utilizzo del sistema economico e finanziario per il riciclaggio di proventi
derivanti da attività illecite costituisce uno dei delitti di maggior allarme
sociale nel nostro ordinamento.
Il decreto legislativo n. 56 del 2004, ha esteso ai professionisti gli
obblighi in materia di antiriciclaggio già operanti per le banche e gli altri
intermediari finanziari.
Nel recepire le disposizioni comunitarie dettate con la direttiva 2001/97/CE,
il decreto ha, infatti, prescritto che gli obblighi strumentali alla prevenzione
dell’utilizzo del sistema economico e finanziario a fini di riciclaggio -
delineati dal decreto legge n. 143 del 1991, meglio noto come ‘legge
antiriciclaggio’ -, già vigenti per altre categorie di soggetti, si applicano,
anche ai:
- ragionieri e periti commerciali,
- dottori commercialisti,
- revisori contabili,
- consulenti del lavoro,
- notai e avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono
qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i
propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni
riguardanti:
- il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività
economiche;
- la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di
titoli;
- l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione
o all'amministrazione di società;
- la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o
strutture analoghe.
L’ambito applicativo della normativa è stato successivamente esteso anche ai
soggetti che rendono i servizi forniti da revisori contabili, periti e
consulenti ovvero svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e
tributi (così l’art. 21 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006).
Le disposizioni contenute nel decreto n. 56/2004 hanno trovato attuazione a
seguito dell’emanazione del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
n. 141/2006 e delle Istruzioni applicative dell’U.I.C. del 24 febbraio 2006.
Più recentemente il Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze n.
60/2007 ha apportato correzioni alla disciplina.
Per quanto riguarda gli obblighi, i soggetti sopraindicati sono chiamati ad
identificare la clientela, registrare e conservare in apposito archivio i dati
identificativi e le informazioni acquisiti ai fini antiriciclaggio e segnalare
le operazioni che, conosciute in ragione delle proprie attribuzioni, inducano a
ritenere che il denaro, i beni o le utilità che ne formano l’oggetto provengano
da delitti di riciclaggio (648-bis cod. pen.) e di re-impiego di proventi da attività illecite (648-ter cod. pen.).
Si segnala che la legge n. 29/2006 ha indicato all’art. 22 i principi
generali e criteri direttivi con cui dare attuazione alla Dir. 2005/60/CE (c.d.
III Direttiva antiriciclaggio). Il Decreto legislativo n. 109 del 22 giugno 2007
ha dato attuazione alla suddetta Direttiva.