La tanto attesa riforma della legge fallimentare è stata attuata attraverso una serie di interventi normativi.
Le prime modifiche al testo del R. D. 267/42 (la ben nota legge fallimentare) sono state effettuate con il Decreto legge n. 35 del 2005, per la competitività e lo sviluppo delle imprese. In particolare sono stati pressoché integralmente riformulati gli istituti della revocatoria fallimentare e del concordato preventivo.
La legge n. 80 del 2005, con la quale è stato poi convertito il decreto legge, conteneva anche delega al Governo per la riforma organica delle procedure concorsuali che ha trovato attuazione nel Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
A seguito delle incertezze giurisprudenziali sorte in merito alla definizione di “stato di crisi” come presupposto necessario per proporre domanda di concordato preventivo, si è reso necessario un ulteriore intervento del Governo con l’art. 36 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 373 (c.d. “decreto milleproroghe”) che, con norma di interpretazione autentica, ha ritoccato la disciplina della nuova procedura di concordato preventivo, introdotta dal D.L. 35/2005, chiarendo che presupposto per l’ammissione alla nuova procedura è non soltanto lo stato di crisi, ma anche stato d’insolvenza.