Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Fiscalità

L’evoluzione del quadro giuridico-economico e la globalizzazione dei mercati hanno reso necessario un progressivo adeguamento del sistema fiscale nazionale ai cambiamenti intervenuti nella struttura della società e dell’economia e alle indicazioni emerse in ambito internazionale.
La riforma del sistema fiscale statale, introdotta dalla legge delega n. 80 (41.64 KB) del 2003, prevede un profondo riassetto del sistema tributario, con la riduzione delle varie imposte oggi esistenti a cinque principali forme di tassazione, raccolte in un unico codice: imposta sul reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa.

Finalità dell’intervento riformatore è la razionalizzazione e semplificazione del sistema fiscale, attraverso l’eliminazione di quei fattori di inefficienza e di distorsione che ne pregiudicano l’evoluzione in termini di equità, neutralità e competitività.

Per attuare i principi contenuti nella suddetta legge delega il Governo deve adottare uno o più decreti legislativi, da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore di quest’ultima. E’ stato, in tal senso, già varato dall’Esecutivo il
decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (979.57 KB), di riforma dell’imposizione sul reddito delle società.

Il nuovo sistema tributario sarà costituito dalle seguenti imposte:

  1. L’imposta sul reddito (IRE) delle persone fisiche e degli enti non commerciali, con due sole aliquote: 23%, per i redditi fino a 100 mila euro (200 milioni di lire); 33%, per i redditi superiori a tale importo. Per assicurare e rafforzare la progressività di questa imposta personale è previsto:
    • l’allargamento della base imponibile per effetto dell’inclusione parziale di alcune componenti attualmente assoggettate ad imposizione sostitutiva. Restano fuori dal campo dell’applicazione dell’imposta sul reddito i redditi di natura finanziaria;
    • l’ampliamento delle deduzioni e la riduzione delle detrazioni;
    • l’introduzione di un sistema di deduzioni discendenti al crescere del reddito;
    • la concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi;
    • la creazione di una vasta "no tax area".
  2. L’imposta sulle società (IRES), incentrata sull’applicazione di un’aliquota unica del 33%, prevede al fine di armonizzare il sistema fiscale italiano con quelli più efficienti, in essere nei Paesi industrializzati, semplificare la struttura del prelievo e contenere gli effetti di imposizione e di doppia imposizione giuridica ed economica:
    • la possibilità per i gruppi societari di optare per un regime di consolidamento fiscale nazionale e internazionale;
    • la neutralità fiscale per le plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni realizzate da società di capitali o da enti commerciali ("partecipation-exemption"). All’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni "simmetricamente" corrisponde l’indeducibilità delle minusvalenze realizzate ed iscritte;
    • l’introduzione di un sistema sostitutivo della DIT per evitare la sottocapitalizzazione delle imprese;
    • l’estensione della disciplina delle CFC (società controllate estere) anche alle società collegate.
    La riforma prevede anche la graduale eliminazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a causa dell’assoluta unicità e complessità dei suoi criteri di applicazione;
  3. L’imposta sul valore aggiunto, che viene razionalizzata soprattutto per quanto riguarda la progressiva eliminazione delle ipotesi d’indetraibilità, i regimi speciali, la semplificazione degli adempimenti;
  4. L’imposta sui servizi, quale nuova forma di tassazione che unifica e riorganizza le varie forme minori di prelievo oggi esistenti (imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposta di bollo, tassa sulle concessioni governative, tassa sui contratti di borsa, ecc.);
  5. Le accise, che sono riformulate per una migliore armonizzazione con le direttive comunitarie in materia di imposte di fabbricazione e con l’IVA.
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