di Luigi Lucchetti.
La legge 3/2012 prevede tre procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento: l’accordo coi creditori, modellato sul concordato preventivo, il piano del consumatore e la liquidazione dei beni, che è ispirata al fallimento.
Il Piano Del Consumatore è la procedura più innovativa.
La caratteristica saliente di questa procedura è data dall’assenza del voto dei creditori e della sottomissione al sindacato unico del Giudice Delegato della valutazione dell’ammissibilità del debitore al beneficio.
A sua volta il Giudice Delegato fonderà il proprio convincimento unicamente sulla Relazione del Gestore della Crisi, nominato dall’Organismo di Composizione della Crisi o dal Tribunale, che assume in questa procedura un ruolo determinante.
Si tratta, con ogni evidenza, di una grande responsabilità per il commercialista chiamato, da un lato, a supportare il debitore nella fase della predisposizione del piano e, dall’altro, a fornire al magistrato gli elementi che lo convincano a disporre una misura che inciderà non solamente sui diritti dei creditori.