di Luca D'Amore.
Pur registrandosi un'ampia convergenza sull’opportunità di prevedere una forma di tutela in favore dei terzi titolari dei diritti di credito sorti prima del sequestro, è mancata per lungo tempo una puntuale regolamentazione della materia anche a causa delle difficoltà di conciliare le esigenze dei creditori con quelle derivanti dalla funzione e dalla natura del procedimento di confisca. Il tentativo del legislatore di disciplinare la materia – dapprima nella legge n. 575/65, poi con il Codice Antimafia e con la Legge di Stabilità 2013 – non ha superato le molte lacune ed i numerosi problemi interpretativi ancora presenti che incidono sull'effettiva tutela dei diritti dei terzi. La principale critica è quella di aver fatto transitare nella normativa antimafia logiche eminentemente fallimentari antitetiche ai principi cardine del Codice e che di fatto sviliscono la figura del giudice delegato e dell’amministratore giudiziario i quali vengono accostati rispettivamente al giudice delegato al fallimento ed al curatore fallimentare.