di Mara Oliverio e Laura Pascarella.
L’imposta di soggiorno è stata (re)introdotta dal legislatore italiano con l’articolo 14, comma 16, lettera b), del D.L. n. 78/2010, il quale ha previsto, per il solo comune di Roma, la possibilità di introdurre un contributo a carico dei turisti riprendendo un concetto già applicato nel secolo scorso per le stazioni termali, climatiche, balneari e turistiche.
Successivamente, con l’approvazione del D.Lgs. n. 23/2011, in materia di federalismo fiscale municipale, la facoltà di introdurre una tassa sul turismo è stata allargata a tutti i capoluoghi di provincia, alle unioni di comuni, nonché alle località turistiche e alle città d’arte.
In tal modo, il legislatore ha, così risposto all’esigenza di attuare una forma di partecipazione alla copertura delle spese per i servizi pubblici locali sostenute dai comuni, da parte dei turisti che alloggiano in strutture ricettive, di fatto beneficiando dei medesimi servizi.