di Irene Giusti.
L'articolo 16, comma 1 del Decreto giustizia prevede la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative. A decorrere dall’anno 2015 si estende dal 1° al 31 agosto di ogni anno e non più dal 1°agosto al 15 settembre.
Appare evidente come una modifica di tal fatta vada ad incidere, invero in modo non trascurabile, sull’organizzazione dell’attività professionale degli operatori del diritto.
Il presente documento si pone, quale obiettivo precipuo, l'esame dei più rilevanti aspetti della disciplina della sospensione feriale dei termini processuali, con l'accortezza di concentrare l'attenzione sul suo estrinsecarsi in ambito tributario.