di Paola Rossi.
Come è noto, uno dei profili più controversi della disciplina recata dall’art. 182-ter L.F. è sicuramente quello relativo alla corretta interpretazione da dare all’espressione “consolidamento del debito tributario” presente nel secondo comma della disposizione. Più precisamente, l’aspetto più discusso consiste nello stabilire se tale “consolidamento” comporti o meno il divieto per l’Amministrazione finanziaria di esercitare i propri ordinari poteri di accertamenti nei confronti del contribuente che abbia presentato domanda di transazione fiscale, relativamente agli anni interessati dalla stessa.
Della questione, oltre alla dottrina, si è da ultimo occupata la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, con la sentenza n. 5485 del 21 ottobre 2014.