di Giovanni
Castellani.
Lo scorso 23
febbraio si è tenuto a Roma, Lido di Ostia, presso la Scuola di Polizia
Tributaria della G.d.F., un importante ed interessantissimo Convegno di studi,
con l'obiettivo di analizzare e confrontare l'efficienza del nostro sistema
sanzionatorio fiscale con i principi del diritto europeo.
Era presente al
tavolo dei relatori larga parte delle migliore Accademia italiana del Diritto
Tributario e dunque gli spunti e le riflessioni sono state tutte di grande
interesse, suscitando molta attenzione nell'Aula Magna della Scuola,
praticamente esaurita dalla presenza di professionisti, professori universitari
e militari della G.d.F..
Il Convegno,
organizzato in collaborazione con l'Università "La Sapienza" di Roma, è stato
dedicato all'analisi del nuovo sistema sanzionatorio delineato dall'art. 8
della legge 11 marzo 2014, n. 23, che ha conferito al Governo la delega alla
revisione delle norme esistenti, in ambito sia penale sia amministrativo.
I Relatori,
anche internazionali, si sono confrontati sull'analisi dei principi della
delega del legislatore italiano, con particolare riguardo ai criteri di
predeterminazione e di proporzionalità, di correlazione delle sanzioni
all'effettiva gravità dei comportamenti, nonché alla possibilità di applicare
sanzioni amministrative in luogo di quelle penali tenendo conto, per
quest'ultime, di adeguate soglie di punibilità sia per i casi meno gravi sia laddove la determinazione del debito d'imposta
avviene attraverso strumenti consensuali o procedimenti basati sulla
collaborazione dei contribuenti.
Gli interventi
hanno riguardato inoltre la natura, la struttura e le funzioni della sanzione
nella più ampia prospettiva del diritto penale e del diritto amministrativo,
senza trascurare il mutamento intervenuto nella società contemporanea, sempre
più cosciente, attraverso il consenso quale elemento generatore della
solidarietà sociale, della differenza degli individui.
Personalmente ho
apprezzato in modo particolare alcune relazioni, ma mi astengo dal segnalarle,
anche per il dovuto rispetto verso l'autorevolezza ed il lavoro di tutti i
relatori. Ad ogni buon conto, il Comandante della Scuola, Generale Carlo
Ricozzi, mi ha confermato che, a breve, metterà a disposizione della FNC gli
atti integrali del Convegno, e dunque ciascuno potrà leggere e valutare in
proprio.
A metà mattinata
è intervenuto, per i saluti, il nostro Presidente Gerardo Longobardi. Non solo
saluti, però. Gerardo ha illustrato la posizione dei Commercialisti su questi
temi che ho cercato di sintetizzare di seguito.
"Tra i decreti
delegati più attesi vi è certamente quello relativo alla certezza del diritto
nei rapporti tra fisco e contribuente, che ha fatto apparizione nel noto
Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014, e di cui ora si prevede la sua
riproposizione a maggio.
Lo schema di
decreto contiene importanti novità per le imprese, cruciali per ridare slancio
agli investimenti e attrattività al nostro Sistema Paese.
In particolare,
nel decreto trova definitiva codificazione normativa la tanto discussa nozione
di abuso del diritto in ambito tributario (e la sua piena equiparazione al
concetto di elusione).
Viene inoltre
data attuazione alla revisione del sistema penale tributario, tra l'altro, con
l'innalzamento della soglia di punibilità dell'omesso versamento di IVA e
ritenute da 50 a 150 mila euro, che permetterà di sfoltire l'arretrato delle Procure
relativamente ai molti casi in cui l'imprenditore, pur dichiarando il proprio
debito fiscale ha preferito pagare i propri dipendenti, piuttosto che l'Erario.
Tutte novità di
segno positivo che, come si diceva, erano da tempo attese dagli operatori
economici e di cui si auspica la più rapida entrata in vigore.
Occorre dunque
superare al più presto le polemiche sorte riguardo alla prevista introduzione
di una causa di esclusione della punibilità correlata all'entità dell'imposta
evasa, non potendosi giustificare il rinvio dell'approvazione di un decreto di così
fondamentale importanza per il Paese.
Ragionando sui Princìpi, mi sia consentito un breve cenno alla revisione
del sistema sanzionatorio amministrativo prevista dall'art. 8 della legge
delega n. 23 del 2014.
Al
riguardo, limitando la riflessione al sistema sanzionatorio amministrativo, occorre
prendere atto di quanto sia poco flessibile e insufficiente lo schema vigente
collegato al simulacro della «maggiore
imposta dovuta».
Il
sistema attuale è, ahimè, improntato ad un meccanicismo meramente formalistico.
Oggi
sono sanzionati allo stesso modo:
-
sia chi ha applicato, alla luce del sole,
regimi sbagliati a ricchezze dichiarate;
-
sia chi ha tentato di nascondere la ricchezza, con sistemi fraudolenti,
simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa.
In
entrambi i casi, infatti, si registra la dichiarazione di «minori imposte
rispetto a quelle accertate», ma la pericolosità fiscale e la disapprovazione
sociale delle due condotte non può essere considerata la stessa.
A
causa di questi difetti di progettazione del sistema sanzionatorio, e dei loro
automatismi, abbiamo quindi assistito in questi anni a:
- eccessi sanzionatori per
questioni di c.d. «evasione interpretativa»
- «deficit punitivi» per la
ricchezza nascosta e sottratta fraudolentemente all'imposizione.
In
sede di Riforma, mi chiedo pertanto se non sia il caso di dare rilievo alla
diversità ontologica che esiste tra violazioni di tipo fraudolento o
simulatorio e quelle di origine, per così dire, interpretativa, prevedendo, per
le condotte del secondo tipo un trattamento sanzionatorio meno gravoso rispetto
a quello stabilito per le condotte di tipo fraudolento o simulatorio.
Un segnale di
decisa inversione di tendenza nelle logiche ispiratrici del sistema fiscale è
rappresentato infine dalla nuova disciplina del ravvedimento operoso contenuta
nella legge di stabilità 2015, che restituisce all'istituto una forza e
un'efficacia deflattiva del contenzioso tributario, sconosciute nella sua
precedente versione.
Il nuovo
ravvedimento, infatti:
- permette ai
contribuenti di sanare le irregolarità commesse regolarizzando le violazioni
anche dopo la loro contestazione;
- amplia l'arco
temporale entro cui potersi ravvedere, dilatandolo fino al termine di decadenza
dell'azione accertatrice;
- consente la
definizione, anche parziale, delle violazioni contenute nei PVC.
Si affida quindi
ai Contribuenti e all'Agenzia delle Entrate, un istituto estremamente
flessibile e con un'efficacia deflattiva inedita.
In definitiva,
un importante e deciso cambio di mentalità che di sicuro determinerà una rinnovata
impostazione nel rapporto Fisco-Contribuente e una deflazione del contenzioso tributario
che anche i Commercialisti salutano con molto favore".
28 febbraio 2015