Con il Decreto legge n. 4
del 24 gennaio 2015, recante misure urgenti in materia di esenzione Imu, pubblicato in G.U. ed entrato in vigore lo stesso 24
gennaio, il Governo ha ridefinito i criteri
di tassazione dei terreni agricoli ubicati nei Comuni montani.
A decorrere dal 2015, ma i
medesimi criteri il decreto li rende applicabili - se più favorevoli - anche
all'anno d'imposta 2014, l'esenzione Imu si applica:
- ai terreni agricoli e non
coltivati, ubicati nei Comuni risultanti
"totalmente montani" dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat,
reperibile al link: http://www.istat.it/it/archivio/6789;
- ai terreni agricoli e non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali, di cui all'art. 1 D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99,
iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni risultanti "parzialmente montani" nel medesimo elenco Istat.
Si
torna indietro, dunque, al concetto di
"montagna legale", già utilizzato nell'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ma
facendo riferimento alla lista Istat aggiornata.
I
comuni vengono classificati in:
- totalmente montani, nei quali i predetti terreni godranno sempre
dell'esenzione;
- parzialmente
montani, nei quali i terreni
anzidetti risulteranno esenti solo per coltivatori diretti e IAP iscritti nella
previdenza agricola;
- non montani, nei quali detti terreni sconteranno l'imposta, indipendentemente
dalla qualifica soggettiva di chi lo possiede e conduce.
Per l'individuazione del regime IMU
applicabile al terreno è necessario quindi accedere al sito dell'Istat al link http://www.istat.it/it/archivio/6789 e verificare il codice
riportato nella colonna "R" rubricata
"comune montano", che potrà essere "T" (totalmente montano - esente IMU); "NM" (non montano - sempre tassato IMU)
o "P" (parzialmente montano - tassato
in base alla qualifica del possessore e conduttore).
Per l'anno 2014 è stata inoltre introdotta una sorta di clausola di salvaguardia. L'IMU, infatti, non è comunque dovuta per
quei terreni che erano esenti in virtù del D.M. 28 novembre 2014 e che invece ora
risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei nuovi criteri di cui al
D.L. 4/2015.
Tenendo conto di tale eccezione, comuni come Girasole, Loceri,
Lotzorai, Tortolì, Setzu, Tulli, Villamassargia e Andria, ritenuti, in base ai vecchi
criteri (altitudine del centro storico - colonna "P"), esenti sempre, saranno tassati
dal 2015 con i nuovi criteri (classificazione del comune come "P" -
parzialmente montano in colonna R), se condotti e posseduti da contribuenti che
non hanno la qualifica di CD o IAP iscritto nella previdenza agricola.
Ecco in tali casi scatta la
clausola di salvaguardia: per il 2014 saranno considerati in via
eccezionale esenti da IMU (nulla dovranno versare il prossimo 10 febbraio 2015),
mentre dal 2015 occorrerà verificare la qualifica soggettiva di chi li possiede
e conduce (procedendo all'eventuale versamento alle consuete scadenze di giugno
e dicembre 2015).
D'altro canto, comuni come Tertenia, Triei, Urzulei, Arbus,
Gonnosfanadiga, Guspini, Villacidro, Buggerru, Carbonia, Domusnovas,
Fluminimaggiore, Iglesias, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Santadi, Tratalias,
Villaperuccio, Amandola e Montelparo, che risultano secondo il vecchio
criterio (altitudine del centro storico) tassati (salvo verificare la qualifica del possessore), in base al nuovo
riferimento sono considerati comuni
totalmente montani ("T" nella colonna R) e dunque esenti in ogni caso.
Per i terreni ivi ubicati non dovrà pertanto essere versato nulla
il prossimo 10 febbraio 2015 a titolo di IMU 2014.
Il gettito e le complicazioni - La riduzione dei comuni
assoggettati ad imposta (si passa dai precedenti 3.456 agli attuali 1.498)
rischia di creare dei problemi di gettito, dal momento che, secondo i calcoli
del Governo, i nuovi criteri dovrebbero portare un gettito di 270 milioni a
fronte dei 350 milioni precedentemente previsti.
Fra l'altro i terreni coinvolti
sono collocati in prevalenza in collina ed in montagna e spesso risultano incolti
con reddito dominicale assolutamente scarso. Su di esso si calcola l'imposta, per
cui l'importo dovuto risulta il più delle volte irrisorio ed in taluni casi anche
al di sotto della soglia minima prevista per il versamento.
I professionisti avranno
ancora una volta pochissimi giorni per verificare il regime applicabile, calcolare
l'imposta, stampare le deleghe di versamento e consegnarle ai propri clienti,
atteso che gli enti locali non hanno alcun obbligo di fornire modelli
pre-compilati.
Si tratta dell'ennesimo tour de force a carico di contribuenti e
professionisti per rispettare le scadenze ed effettuare gli adempimenti in modo
corretto. Senza contare, visti i tempi abbastanza ristretti, che difficilmente le
case di software riusciranno a mettere a disposizione dei professionisti i
programmi che consentirebbero di evitare il ricorso ai calcoli manuali.
Il tutto viene aggravato
dalle lacune del Catasto, che spesso
non riporta dati aggiornati ai trasferimenti successori nel caso di piccoli
terreni montani, magari abbandonati da anni. Non a caso l'imposta su tali
terreni è stata definita "tassa sui
rovi".
Il calcolo dell'IMU di febbraio - Per i terreni agricoli
soggetti all'imposta, l'IMU relativa al 2014, da versare entro il prossimo 10
febbraio, va determinata nel seguente modo: si parte dal reddito dominicale, si
rivaluta del 25% ed al risultato si applica poi il coefficiente 135 se il proprietario
non ha la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo
professionale(Iap). Si applicherà invece il coefficiente 75 nel caso di proprietari
in possesso delle predette qualifiche. Infine si applica l'aliquota deliberata
dal comune o in mancanza quella del 7,6 per mille.
Ravvedimento - Scaduto il termine del 10 febbraio 2015, il contribuente può
sanare l'eventuale omesso versamento, avvalendosi comunque dello strumento del
ravvedimento operoso (appena modificato dalla Legge di Stabilità 2015).