di Pasquale Saggese.
Tra le tante novità introdotte dal
D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175[1],
recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale, ve n'è una, da
tempo attesa dai professionisti, che ridisegna il trattamento fiscale delle
spese di vitto e alloggio "prepagate" dal committente per conto del
professionista, con decorrenza dal periodo d'imposta 2015.
Come è noto, il previgente art. art. 54,
comma 5, secondo periodo, del TUIR, disponeva l'integrale deducibilità di tali
spese in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo del
professionista, con conseguente obbligo, dal lato attivo, di addebitarle nella
fattura emessa dal professionista nei confronti del committente[2].
Si trattava di una disposizione
che, derogando alla generale irrilevanza reddituale per il professionista delle
spese "prepagate" dal committente, qualificava fiscalmente come compensi in
natura,in via eccezionale, le sole spese di vitto e alloggio sostenute direttamente
dal committente per conto del professionista.
(leggete l'articolo completo nel file allegato qui sotto)