Il
diritto del lavoro, nonché quello fallimentare riconoscono
all'operazione circolatoria endoconcorsuale, sia temporanea che
definitiva, una funzione strategica.
Con
il comma 4 bis dell'art. 47, L. 428/90, recentemente integrato, viene
riconosciuta anche alle imprese in amministrazione straordinaria e a
quelle che ricorrono al concordato preventivo, nella versione non
meramente liquidatoria, o all'accordo di ristrutturazione dei debiti, la
percorribilità della flessibilizzazione delle garanzie codicistiche
riconosciute ai dipendenti.