A fronte del perdurante contrasto interpretativo sul tema della decorrenza delle "dimissioni" del sindaco, oltre a illustrare modalità e caratteristiche della dichiarazione di rinunzia, ripercorre le argomentazioni favorevoli alla tesi, già sostenuta dal CNDCEC, dell'immediata efficacia della rinunzia del sindaco anche quando non sia possibile la sua sostituzione con il supplente.
Si suggeriscono, inoltre, alcuni comportamenti prudenziali da adottare in occasione della rinunzia all'incarico volti, fra l'altro, a delimitare eventuali responsabilità dei sindaci dimissionari. Con riferimento poi alla rinunzia dei sindaci componenti del collegio sindacale (o sindaco unico), incaricato della revisione legale dei conti, si esclude la proroga semestrale delle funzioni previste dalla legge per il solo revisore legale, e non applicabile all'organo di controllo interno (art. 1, co. 2, dm 261/2012). In ogni caso la cessazione anticipata da detti incarichi dovrà essere comunicata al registro dei revisori legali dei conti.