Dicembre 2013.
Il fondo patrimoniale, introdotto in occasione della riforma del diritto di famiglia, affonda le sue origini nell’istituto del patrimonio familiare, caratterizzato da una regolamentazione più conforme alla concezione giuridico-sociale del nucleo familiare vigente negli anni antecedenti la cennata riforma1.
Il patrimonio familiare poteva avere ad oggetto soltanto beni immobili o titoli di credito (nominativi o con annotazione del vincolo) e poteva essere costituito da uno o da entrambi i coniugi con beni appartenenti ai rispettivi patrimoni o anche da un terzo, il quale poteva riservarsi la proprietà del bene concedendone il solo godimento. Ai sensi dell’art. 173 c.c., nella dicitura originaria, l’amministrazione del fondo spettava al coniuge proprietario o a quello designato; in mancanza, l’amministrazione spettava al marito. Il soggetto incaricato dell’amministrazione dei beni del fondo, la cui titolarità competeva ad altri soggetti, era tenuto alle obbligazioni normalmente a carico dell’usufruttuario. Come l’usufruttuario, pertanto, era tenuto a dichiarare i redditi percepiti dai beni appartenenti al patrimonio. Ove l’amministratore fosse stata la moglie, infine, in costanza del vincolo matrimoniale, i redditi dei beni appartenenti al patrimonio familiare avrebbero dovuto essere cumulati con quelli del marito alla stessa stregua dei beni dotali e di quelli parafernali.
Sommario: 1. La disciplina codicistica del fondo patrimoniale. – 2. L’esecuzione sui beni destinati al fondo patrimoniale. – 3. La titolarità dei beni destinati al fondo patrimoniale. – 4. Profili di imposizione diretta. – 5. Modelli impositivi applicabili all’atto di costituzione del fondo patrimoniale.