Febbraio 2013.
Sommario: 1. Presupposto impositivo. - 2.
Soggetti passivi. - 3. Base imponibile. - 4. Agevolazioni. - 5. Disposizioni
attuative.
1. Presupposto
impositivo.
L'art.
19, comma 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazione dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (il c.d. decreto "Salva Italia") come da ultimo
modificata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il
2013), ha istituito, a decorrere dal 2012[1],
un'imposta che, salvo particolari casistiche, è pari allo 0,76% del valore
degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato (e, quindi, non solo dai cittadini
italiani). Per gli immobili esteri adibiti ad abitazione principale, nonché per
quelli non locati, il comma 15-ter del
medesimo art. 19 (come modificato dalla legge di stabilità per il 2013)
prevede, inoltre, un effetto sostitutivo dell'IVIE sull'Irpef dovuta ex art.
70, comma 2, del Tuir [...continua nel documento allegato]