Le verifiche fiscali all’indomani della sentenza “Italgomme”: il nuovo articolo 12 dello Statuto del Contribuente
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In tema di verifiche fiscali, gli atti di autorizzazione e i processi verbali di accesso in locali destinati all'esercizio di attività commerciali, artistiche e professionali, redatti a decorrere dal 3 agosto 2025, devono essere espressamente e adeguatamente motivati, mediante l'indicazione delle circostanze e delle condizioni che hanno giustificato l'accesso.
È quanto previsto dal nuovo testo dell'art. 12, secondo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto in sede di conversione in legge del d.l. 17 giugno 2025, n. 84[1], attraverso l'art. 13-bis del decreto, intitolato "Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso".
Come ricordato nella Relazione illustrativa, la ratio della nuova norma risiede nel "monito rivolto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo all'Italia nella sentenza del 6 febbraio 2025 Italgomme pneumatici Srl e altri c. Italia", nella quale la CEDU aveva invitato lo Stato italiano ad adottare le misure necessarie affinché gli accessi, le ispezioni e le verifiche fossero adeguatamente motivati.
Scopo del presente documento è analizzare la novità normativa, muovendo dal contenuto della sentenza della CEDU per finire alle ricadute di ordine pratico.
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