Il Documento esamina il complesso intreccio
normativo che disciplina l'applicazione del c.d. Superbonus di cui
all'art. 119 del d.l. 34/2020 per gli immobili ubicati nei territori
colpiti da eventi sismici che, come è noto, compete anche
nel caso in cui gli interventi agevolati beneficino del contributo
previsto per la ricostruzione.
Per effetto dei molteplici interventi normativi in
materia, occorre distinguere le ipotesi in cui per tali immobili il
Superbonus del 110% spetta sino a concorrenza dei tetti massimi di spesa
"ordinari" ovvero di quelli maggiorati del 50%,
verificando, per entrambi i casi, se e a quali condizioni si possa
fruire delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del
credito di cui all'art. 121 del d.l. 34/2020 anche in relazione alle
spese sostenute dopo il 29 marzo 2024 (e sino al
31 dicembre 2025), nonostante l'introduzione del c.d. "blocco delle
opzioni" anche per gli immobili ubicati nei territori colpiti da eventi
sismici, ad opera del d.l. 39/2024.
In tale contesto normativo, il Documento fornisce
una puntuale ricostruzione delle varie casistiche che si possono
presentare, a seconda che il contribuente abbia richiesto il contributo
per la ricostruzione entro il 29 marzo 2024 o successivamente
e, per entrambe tali fattispecie, se vi abbia rinunciato o meno entro
la medesima data o successivamente.
In particolare, il Documento affronta, tra gli
altri, i dubbi interpretativi sorti in merito alla possibilità di
avvalersi delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione
del credito in relazione alle spese
post 29 marzo 2024, nel caso in cui il contribuente abbia
richiesto il contributo per la ricostruzione entro il 29 marzo 2024, ma
vi abbia poi rinunciato dopo tale data, al fine di beneficiare dei tetti
massimi di spesa maggiorati del 50%.