In
ambito penale, la perizia deve essere definita come un mezzo di prova
(disciplinata, in quanto tale, nel Libro II del codice di procedura
penale, rubricato Prove, al Titolo II, dedicato appunto
ai mezzi di prova), finalizzato ad integrare le conoscenze del Giudice
con quelle di un esperto.
La
perizia può essere disposta (su richiesta di parte, ovvero d'ufficio)
dal Giudice (monocratico o collegiale, ed anche dal Giudice di appello
in caso di rinnovazione, anche parziale, dell'istruttoria,
nonché dal GIP, nel corso delle indagini preliminari e dal GUP, nel
corso dell'udienza preliminare, nei casi espressamente previsti e che
verranno descritti nel prosieguo) quando occorre compiere una
valutazione per la quale siano necessarie specifiche competenze
tecniche, scientifiche o artistiche (si pensi alle perizie contabili, a
quelle mediche, a quelle balistiche, a quelle in materia di sinistri
stradali e simili).
Come
meglio si dirà, disposta la perizia, il Pubblico Ministero e le parti
private possono nominare propri Consulenti Tecnici (si parla, in tal
caso, di consulenza c.d. endo-peritale); la facoltà
di nomina di un professionista esperto è comunque riconosciuta alle
parti anche ove non sia stata disposta una perizia e, dunque,
indipendentemente da essa (la consulenza viene usualmente indicata, in
questi casi, come
extra-peritale).