Con l'articolo 5, comma 15-quater,
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono state apportate rilevanti
modifiche
al regime IVA di alcune operazioni effettuate da enti non commerciali
di tipo associativo. In sostanza, si prevede l'assoggettamento ad IVA,
seppure in regime di esenzione, dei contributi integrativi e dei
corrispettivi specifici in precedenza esclusi dall'ambito
di applicazione dell'imposta, ai sensi di quanto disposto dall'articolo
4 del d.P.R. n. 633 del 1972.
La
modifica normativa si è resa necessaria a seguito della procedura di
infrazione n. 2008/2010 avviata dalla Commissione europea per il non
corretto recepimento, da parte dell'ordinamento
italiano, delle esenzioni di cui all'articolo 132 della direttiva
2006/112/CE e delle condizioni di cui all'articolo 134 della medesima
direttiva.
L'efficacia
della cennata modifica normativa è stata rinviata al 1° luglio 2024, ai
sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
come modificato dall'articolo 4,
comma 2-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87.
La
prossima operatività delle nuove regole impone importanti e complessi
adeguamenti agli enti interessati. Tenuto conto di ciò, il presente
documento svolge alcuni approfondimenti finalizzati
a una migliore comprensione del mutato quadro normativo.