Nell'ordinamento
tributario domestico il regime ordinario del conferimento di
partecipazioni è recato dall'articolo 9, comma 5, del Testo Unico sulle
Imposte sui redditi (TUIR), a mente del quale
i conferimenti di beni, ivi compresi le partecipazioni, sono equiparati
alle cessioni a titolo oneroso, con la peculiarità che, ai fini del
calcolo della plusvalenza, il corrispettivo conseguito dovrà essere
quantificato in base al "valore normale" di cui
ai commi 2 e 4 del medesimo articolo 9.
Tale
previsione è derogata in presenza di fattispecie specificamente
individuate negli articoli 175 e 177 del TUIR che dispongono regole
ad hoc in merito al computo del corrispettivo ricevuto dal
soggetto conferente - cd. "valore di realizzo" -; si tratta di
fattispecie che, al verificarsi di determinate condizioni fissate dalla
norma, consentono la neutralità fiscale dei conferimenti
di partecipazioni (cd. regime del "realizzo controllato").
Particolarmente problematica risulta l'applicazione del comma 2-bis dell'art. 177 del TUIR concernente il conferimento di partecipazioni "qualificate", in considerazione di un dato normativo
alquanto "rigido" e della relativa interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate.
Nel
presente documento, soprattutto con riferimento a tale fattispecie,
oltre all'analisi della disciplina, vengono formulate alcune proposte di
intervento finalizzate al superamento delle maggiori
criticità che si riscontrano nella concreta applicazione della norma.
I
decreti legislativi di attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111
(legge delega per la riforma fiscale) potrebbero costituire lo
"strumento" più adeguato per il recepimento di tali proposte.