Con ordinanza 5 luglio 2023, n. 19039, la terza
sezione civile della Corte di cassazione (presidente De Stefano,
relatore Fanticini) ha rimesso al Primo Presidente di valutare
l'opportunità di assegnare alle Sezioni Unite la questione della
legittimità della procura non contestuale al ricorso, avuto riguardo alla data e al luogo di conferimento della procura, considerato il
contrasto di giurisprudenza emerso in seno alla stessa Corte di
legittimità.
Nel caso esaminato dalla terza sezione, la procura
speciale per la proposizione del ricorso in cassazione era stata
certificata dal difensore in un momento anteriore (benché successivo
alla decisione impugnata) e in un luogo diversi rispetto
a quelli in cui era stato redatto l'atto a cui il mandato afferiva.
Successivamente, con ordinanza 13 luglio 2023, n.
20176, la terza sezione civile (presidente De Stefano, relatore
Tatangelo) ha rimesso al Primo Presidente di valutare l'assegnazione
alle Sezioni Unite della diversa questione concernente
la modalità di congiunzione tra l'atto nativo digitale e la procura
redatta, sottoscritta e autenticata in formato analogico che sia
trasmessa, sotto forma di copia informatica autenticata con firma
digitale, ai sensi dell'articolo 83, terzo comma, ultimo
periodo, c.p.c.
Il documento di ricerca allegato analizza i temi
oggetto delle predette ordinanze di rimessione e i riflessi che gli
opposti orientamenti possono avere nei giudizi di merito del processo
tributario.