La
disciplina del monitoraggio fiscale impone alle persone fisiche, agli
enti non commerciali, alle società semplici ed equiparate (ex
articolo 5 del TUIR), residenti in Italia, di indicare
nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi gli investimenti esteri e
le attività estere di natura finanziaria, ovvero cripto-valuta,
suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Fra i soggetti
interessati dalle attività connesse con il monitoraggio
fiscale figurano anche i trust non commerciali residenti in Italia, il
cui trust fund contenga investimenti o attività finanziarie estere
suscettibili di produrre reddito nel territorio dello Stato, nonché i
beneficiari italiani di trust esteri.
Il
corretto adempimento degli obblighi connessi con il monitoraggio
fiscale, comporta l'individuazione del c.d. "titolare effettivo"
dell'entità soggetta a monitoraggio. In caso di trust, l'individuazione
del titolare effettivo ha da sempre suscitato difficoltà operative ed è
stato interessato da diversi interventi della prassi amministrativa,
nonché da alcune importanti modifiche della disciplina normativa di
riferimento. Da ultimo, con la circolare dell'Agenzia
delle Entrate 20 ottobre 2022, n. 34/E (paragrafo 5), l'Agenzia delle
Entrate ha fornito ulteriori importanti indicazioni, con riferimento al
dettato normativo vigente.
La
pubblicazione del cennato documento di prassi, nonché le incombenti
scadenze connesse agli obblighi dichiarativi, hanno suggerito
l'opportunità di un approfondimento della tematica in esame.