L'art. 3, comma 1-ter,
del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con
modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, modifica l'art. 6,
comma 1, del Decreto "Liquidità".
La novellata
disposizione, contenuta nell'art. 6 Decreto "Liquidità", che trova
applicazione dal 1° marzo 2022, infatti, consente alle società di
avvalersi della sospensione degli obblighi di riduzione del capitale
per perdite e della causa di scioglimento per riduzione del capitale
sociale al di sotto del minimo previsto dalla legge, in presenza di
perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021.
La decisione di
avvalersi delle menzionate sospensioni degli obblighi codicistici deve
essere illustrata e valutata con particolare attenzione sia dall'organo
di amministrazione, nella relazione sulla situazione
patrimoniale, che dall'organo di controllo nelle sue osservazioni, nei
casi in cui la società abbia già beneficiato della sterilizzazione delle
perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, confidando
nella possibilità di reperire risorse finalizzate
al rafforzamento patrimoniale della società, nei cinque esercizi
successivi.
Ne consegue che le
valutazioni degli organi societari contenute nelle rispettive relazioni
od osservazioni saranno necessariamente diversificate, a seconda del
caso concreto:
- qualora la società intenda fruire della sospensione degli
obblighi civilistici per la prima volta, in forza della disposizione
novellata dal Decreto "Milleproroghe", la "sterilizzazione" delle
perdite riguarderà unicamente le nuove perdite
emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021;
- qualora la società, in occasione dell'approvazione del
bilancio relativo all'esercizio 2020, abbia deliberato la
"sterilizzazione" delle perdite, la decisione di fruire della
sospensione degli obblighi codicistici con riferimento alle
nuove perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021,
potrebbe essere assunta, a seguito di mirata valutazione della
situazione attuale e di quella pregressa della società, con riferimento
almeno alla situazione cronologicamente più prossima, verificando
le prospettive di un futuro riassorbimento delle perdite
"sterilizzate", alla luce della circostanza che nuove perdite rilevanti
prodotte durante i cinque esercizi successivi resteranno assoggettate
alla disciplina ordinaria.
Sotto questo angolo
prospettico, ferma restando la discrezionalità degli amministratori
nelle scelte di gestione e la loro costante verifica della sussistenza
del
going concern, la funzione di garanzia esercitata dall'organo di controllo, nell'adempimento dei doveri di vigilanza
ex art. 2403 c.c., impone ai sindaci di verificare che esistano
concrete prospettive per la copertura delle perdite tramite le strategie
pianificate dall'organo di amministrazione.