La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. legge di bilancio 2022),
entrata in vigore il 1° gennaio 2022, nel recepire le novità introdotte
dal D.L. n. 157/2021 (c.d. decreto
"Antifrodi", abrogato dall'art. 1, comma 41, della legge di bilancio,
ma i cui effetti sono stati fatti salvi), ha prorogato, per le spese
sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, la facoltà di optare, in relazione agli interventi edilizi agevolati, per la
cessione del credito relativo alla detrazione spettante
o per il c.d. "sconto in fattura" di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020.
Nei
casi in cui il beneficiario intenda avvalersi di una delle predette
opzioni, la legge di bilancio, al fine di arginare possibili abusi, ha
esteso altresì alle detrazioni edilizie
ordinarie - tra cui l'"Ecobonus", il "Sismabonus" e il "Bonus
ristrutturazioni" - l'obbligo, già previsto per gli interventi
rientranti nel c.d. Superbonus 110%, di dotarsi del visto di conformità e
dell'asseverazione della congruità delle spese sostenute,
fatti salvi gli interventi minori (comunque diversi da quelli
rientranti nel c.d. Bonus facciate), intendendosi per tali gli
interventi classificati come attività di edilizia libera e quelli di
importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
Per
gli interventi ammessi ai bonus diversi dal Superbonus 110%, l'obbligo
del visto e dell'asseverazione è stato infine previsto anche in caso di
cessione delle rate residue non
fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell'anno 2020,
il cui accordo di cessione sia stato perfezionato a decorrere dal 12
novembre 2021.
Le presenti
check list forniscono una guida ai professionisti incaricati del
rilascio del visto di conformità in relazione agli interventi che danno
diritto all'"Ecobonus", al "Sismabonus" e al "Bonus ristrutturazioni"
nella versione ordinaria, utili per verificare
la presenza della documentazione necessaria per l'apposizione del
visto.
Si evidenzia che esse, al pari delle altre
check list già pubblicate, rappresentano strumenti di supporto
per il professionista di carattere generale che non possono ritenersi
comunque esaustivi circa i controlli da effettuare.
Spetta
infatti esclusivamente al professionista incaricato verificare, caso
per caso, la conformità dei dati relativi alla documentazione che
attesta la sussistenza dei presupposti
che danno diritto alla detrazione d'imposta e che è necessaria ai fini
della valida apposizione del visto di conformità.
Nell'area del sito riservata ai Commercialisti sono disponibili i file in versione
word editabile.