Il c.d. "Bonus facciate" di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 consiste in una detrazione dall'imposta
lorda (Irpef o Ires) per le spese relative agli interventi di recupero o
restauro della facciata degli edifici esistenti,
ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
È possibile fruire della detrazione direttamente in dichiarazione oppure
esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito
prevista dall'art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Il recente decreto-legge n. 157 dell'11 novembre 2021 (c.d. "Decreto
anti-frodi"), al fine di arginare possibili abusi, ha esteso ai bonus
edilizi diversi dal Superbonus, tra cui il "Bonus facciate",
l'obbligatorietà del visto di conformità e dell'asseverazione
della congruità delle spese, nei casi in cui il beneficiario intenda
avvalersi di una delle predette opzioni per lo sconto in fattura o la
cessione del credito.
La presente check list fornisce una guida ai professionisti
incaricati del rilascio del visto di conformità in relazione agli
interventi che danno diritto al "Bonus facciate", utile per verificare
la presenza della documentazione necessaria per l'apposizione
del visto. Si evidenzia che essa, al pari delle check list già
pubblicate per gli interventi che danno diritto al Superbonus,
rappresenta uno strumento di supporto per il professionista di carattere
generale che non può ritenersi comunque esaustivo
circa i controlli da effettuare. Spetta infatti esclusivamente al
professionista incaricato verificare, caso per caso, la conformità dei
dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta
e che è necessaria ai fini della valida apposizione del visto di
conformità.