Il
documento esamina gli aspetti di maggior interesse sotto un profilo
pratico e operativo di
alcune disposizioni introdotte dal d.l. n. 14 agosto 2020 n. 104,
convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 (c.d.
Decreto "Agosto") e dal d.l. 8 aprile 2020 n. 23, convertito con
modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (c.d. Decreto
"Liquidità").
Nella prima parte del documento sono definiti i principali ambiti dell'art. 60, commi 7-bis
- 7-quinquies del Decreto "Agosto" che, come è noto, offre la
possibilità, alle società che redigono i bilanci secondo le disposizioni
codicistiche ("OIC adopter") di sospendere, per l'anno 2020, il
processo di ammortamento in risposta agli effetti
economici negativi prodotti dall'evento pandemico Covid-19. In tal
modo, le società hanno la possibilità, e non l'obbligo, di "non
effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle
immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo
il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio
annuale regolarmente approvato". Il legislatore richiede alle società
che fanno uso della deroga di destinare, secondo un ordine predefinito,
un importo corrispondente alla quota di ammortamento
"sospesa" ad una riserva indisponibile. La nota integrativa, oltre a
evidenziare l'adozione della deroga, fornisce informazioni in merito
all'iscrizione e all'importo della riserva indisponibile "indicandone
l'influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio".
Il
contributo, dopo aver affrontato taluni aspetti operativi e contabili,
tenuto conto anche
delle indicazioni contenute nel Bozza di Documento Interpretativo n. 9
dell'OIC, "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione
del bilancio - sospensione ammortamenti",
riporta alcuni esempi ed esemplificazioni sull'adozione della norma,
analizzando anche la formazione della correlata riserva indisponibile.
La
seconda parte del documento è incentrata sull'analisi della disciplina
della riduzione del
capitale per perdite recata dall'art. 6 del Decreto "Liquidità",
recentemente novellato dalla Legge di bilancio per il 2021. Come è noto,
per le perdite
emerse nell'esercizio in corso
alla data del 31 dicembre 2020, l'art. 6 del Decreto "Liquidità" prevede
la disapplicazione degli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis,
quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter c.c. e l'inoperatività
della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del
capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e
2545-duodecies c.c..
Pertanto, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno
di un terzo, stabilito dagli artt. 2446, secondo comma, e 2482-bis,
quarto comma,
c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo; solo in occasione
dell'approvazione del bilancio di questo esercizio (il quinto
dall'emersione della perdita) l'assemblea deve necessariamente ridurre
il capitale in proporzione delle perdite accertate, qualora
la perdita non sia stata riassorbita entro i richiamati limiti. Anche
le regole enunciate negli artt. 2447 e 2482-ter c.c., applicabili
nei casi in cui, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo
si riduce al disotto del minimo legale, sono
temporaneamente sospese. Gli
obblighi di riduzione e contestuale reintegrazione del capitale, ovvero,
in alternativa, di trasformazione della società, possono non essere
assunti per i cinque esercizi successivi a quello
in cui le perdite siano emerse.
Unitamente
all'esame della disciplina e delle problematiche correlate,
il documento ha rappresentato l'occasione per rivolgere ad
amministratori e sindaci alcune indicazioni operative in prossimità
della chiusura dei bilanci relativi all'esercizio 2020: occorre
evidenziare, infatti, che l'art. 6 del Decreto "Liquidità" non sospende
quanto disposto nell'art. 2446, primo comma c.c., o nell'art. 2482-bis,
primo, secondo e terzo comma, c.c. e che, per tal motivo, gli organi di
amministrazione e controllo rimangono destinatari di specifici obblighi
informativi.