Con l'avvento della Legge n. 179/2017, si è imposto all'attenzione degli
operatori il tema - invero molto delicato - della tutela da assicurare
ai soggetti che segnalano le violazioni di cui siano venuti a conoscenza
anche nell'ambito di un rapporto di lavoro
privato (c.d. whistleblowing).
La normativa vigente, di conseguenza, impone agli enti pubblici e
privati l'obbligo di creare procedure specifiche e canali dedicati che
consentano, a coloro che intendano farlo, di segnalare irregolarità e
persino illeciti di natura penale, garantendo la riservatezza
dell'identità del soggetto segnalante. Inoltre, al fine di evitare
ritorsioni da parte del datore di lavoro nei confronti del dipendente
che effettua una segnalazione, la normativa prevede alcune misure, quali
la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento
del danno, nonché una serie di sanzioni applicabili nel caso in cui il
segnalante subisca atti discriminatori.
Nel presente documento, dopo un sintetico riepilogo della normativa europea e internazionale sul
whistleblowing, nonché sull'integrazione del medesimo con altre
normative di settore (bancaria, finanziaria assicurativa,
antiriciclaggio, ecc.), l'attenzione è posta sulle similitudini e sulle
differenze che la disciplina del
whistleblowing presenta in ambito pubblico e privato. In
particolare, sono esaminati gli aspetti della disciplina che impattano
sulle funzioni degli organi di controllo principalmente interessati, il
responsabile per la prevenzione della corruzione e
l'organismo di vigilanza, i cui ruoli in alcune circostanze tendono a
sovrapporsi.