Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato i nuovi Principi
di attestazione dei piani di risanamento, che aggiornano quelli approvati nel 2014.
Il documento era stato posto in pubblica consultazione lo scorso anno
ed è ora disponibile sul sito del Consiglio Nazionale dei commercialisti (www.commercialisti.it)
Revisionati nell'ambito dell'area di delega "Procedure
concorsuali e risanamento di impresa" dei consiglieri nazionali dei commercialisti Andrea
Foschi e Sandro
Santi, i Principi sono stati curati da AIDEA (Accademia
Italiana Di Economia Aziendale), FNC (Fondazione
Nazionale Commercialisti), ANDAF (Associazione
Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari), APRI (Associazione
Professionisti Risanamento Imprese) e OCRI (Osservatorio
Crisi e Risanamento delle Imprese).
I Principi sono stati rivisti e aggiornati per tener conto degli indirizzi
giurisprudenziali, delle novità del Codice
della Crisi (limitandosi a quanto utile
e necessario visto la frammentazione delle norme entrate in vigore rispetto al testo definitivo), ma anche delle conseguenze dell'emergenza
sanitaria Covid-19, trasformatasi ormai anche in emergenza economica per molte imprese.
Riguardo al contenuto dei Nuovi Principi di attestazione, lo schema
di base delle attività che deve svolgere
il professionista esperto incaricato resta
sostanzialmente quello preesistente, ma le innovazioni apportate
sono significative in particolare tema di indipendenza
e compenso dell'attestatore, di definizione
del perimetro delle verifiche, delle successive modifiche
del piano e delle attività di monitoraggio dello
stesso. Particolare attenzione viene infine riservata al tema della valutazione
del miglior soddisfacimento dei creditori in
caso di concordato
preventivo in continuità alle "utilità"
esterne in relazione alle quali l'attestatore dovrà esprimersi in modo circostanziato.
I Nuovi Principi di attestazione affrontano, poi, il rilevante tema dell'incertezza
sanitaria ed economica causata dalla pandemia Covid-19 proponendo
suggerimenti di ausilio alla fattibilità del Piano, compreso quello di
ricorrere, ove occorra, ad una pluralità di scenari e all'ampliamento,
anche oltre i cinque anni, dell'orizzonte temporale del Piano di
risanamento, a condizione che sia adeguatamente motivato
dal debitore e ritenuto giustificato dall'attestatore.
Il lavoro è, infine, completato dalle attestazioni speciali di cui agli artt. 182-ter,
182-quinquies e
186-bis l.fall.
e dalla cosiddetta attestazione
di uscita dalla crisi, non prevista dalla normativa, ma alla quale le imprese già ricorrono per porre la parola "fine" al processo di risanamento.