In
sede di conversione del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto
"Rilancio"), la legge 17 luglio 2020 n. 77 ha nuovamente modificato
l'art. 379,
terzo comma, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
(disposizione vigente dal 16 marzo 2019).
L'art. 51-bis
del Decreto "Rilancio", infatti, posticipa, alla data di approvazione
del bilancio relativo all'esercizio 2021, l'obbligo delle
società a responsabilità limitata e delle società cooperative di
effettuare la prima nomina del revisore legale o dell'organo di
controllo, in ottemperanza alle importanti novità introdotte nel sistema
dei controlli dal Codice della crisi.
A
seguito di tale significativa modifica, si discute sulla sorte degli
incarichi in corso, laddove i sindaci (o il sindaco unico) ovvero
l'incaricato
della revisione legale (persona fisica o società) siano stati già
nominati dalla società.
Il
documento esamina gli aspetti correlati alla cessazione anticipata
dagli incarichi di revisione in corso, con particolare riguardo alla
revoca
per giusta causa alla risoluzione consensuale del contratto, anche alla
luce della risposta pervenuta dall'Ufficio del coordinamento
legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla corretta
interpretazione delle previsioni di cui al menzionato
art. 51-bis.
Sul
tema era già stata pubblicata una prima versione del presente
documento, poi ritirata, in attesa della richiamata pronuncia
dell'Ufficio legislativo
del Ministero.