L'art.
2086 c.c., come modificato dall'art. 375 del Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza, dal 16 marzo 2019, sancisce la regola in
base alla quale tutti gli imprenditori che operano in forma
societaria o collettiva hanno il dovere di istituire un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle
dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva
della crisi dell'impresa e della perdita della continuità
aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e
l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il
superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Alla
luce di tanto, si è ritenuto opportuno dedicare alcune riflessioni
sulle interferenze tra la novellata disciplina di cui all'art. 2086 c.c.
e quanto già previsto negli artt. 2381 e 2392 c.c.
in ordine al dovere di agire in modo informato e all'obbligo di
intervenire, per impedire fatti di gestione pregiudizievoli o eliminarne
o attenuarne le conseguenze dannose che potrebbero derivarne, ricadente
sugli amministratori; e ciò con l'intenzione di
fornire alcuni suggerimenti per tradurre in concreta applicazione i
doveri di iniziativa e di intervento degli amministratori privi di
deleghe, in funzione di una corretta gestione societaria e
imprenditoriale. Il documento, pertanto, oltre ad evidenziare
le rilevanti novità che andranno a condizionare l'attività degli
amministratori quando il Codice della crisi sarà vigente, ha
rappresentato l'occasione per meditare in ordine ai rapporti tra organi
delegati e amministratori privi di deleghe di società non
quotate e non soggette a regimi di vigilanza.
Il
ruolo proattivo di tutti i componenti del consiglio di amministrazione,
che è di effettivo supporto agli organi delegati per realizzare i
menzionati obiettivi, assume nell'attuale momento della
pandemia da Covid - 19, un valore insopprimibile per il governo della
società e per la tutela degli interessi degli stakeholder.