L'art. 2423, secondo comma, in tema di
"chiarezza"," veridicità" e "correttezza", in
alcune circostanze ci pone di fronte alla necessità di valutare
determinate poste di bilancio a cui si correla un "rischio" (ad esempio,
crediti di difficile esigibilità) o più semplicemente
una "garanzia", reale e non, (ad esempio un bene immobile gravato da
ipoteca), che potrebbe tramutarsi in rischio concreto (ad esempio,
l'escussione dell'immobile).
Con il presente contributo ci si vuole soffermare sulla differenza tra passività "probabile", iscrivibile in un fondo rischi, e passività "possibile"
da richiamare in nota integrativa, o passività "remota", che
non richiede alcuna informativa di bilancio. Il tutto al fine di
stabilire in quale circostanza il rischio, riconducibile anche ad una
garanzia, debba essere tradotto in una passività "probabile",
"possibile" o "remota".