Con la legge di stabilità 2017 (art. 1, comma 81, della L. n. 232/2016) è stato riscritto l'art. 182-ter
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 recante la disciplina del trattamento dei
tributi amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei
contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed
assistenza obbligatorie nel concordato preventivo e nell'ambito delle
trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di
ristrutturazione di cui all'art. 182-bis l.fall. Malgrado
le modifiche apportate, molte questioni interpretative restano ancora
aperte, in particolare quelle relative al trattamento dei crediti
privilegiati degradati a chirografo, alle liti fiscali pendenti, nonché
alla specifica valutazione che il Tribunale è tenuto
ad effettuare in ordine alla convenienza dell'accordo raggiunto
relativamente al trattamento da riservare ai crediti fiscali e
previdenziali nell'ambito delle trattative che precedono la stipula di
un accordo di ristrutturazione.
Ad alcune delle succitate questioni ha fornito
chiarimenti l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 23 luglio 2018, n.
16/E e ad altre ha fornito risposta il legislatore delegato con D.Lgs.
12 gennaio 2019, n. 14 recante il Codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza.