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Il trattamento dei crediti tributari nel concordato e negli accordi di ristrutturazione dei debiti

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Con la legge di stabilità 2017 (art. 1, comma 81, della L. n. 232/2016) è stato riscritto l'art. 182-ter R.D. 16 marzo 1942, n. 267 recante la disciplina del trattamento dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie nel concordato preventivo e nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis l.fall. Malgrado le modifiche apportate, molte questioni interpretative restano ancora aperte, in particolare quelle relative al trattamento dei crediti privilegiati degradati a chirografo, alle liti fiscali pendenti, nonché alla specifica valutazione che il Tribunale è tenuto ad effettuare in ordine alla convenienza dell'accordo raggiunto relativamente al trattamento da riservare ai crediti fiscali e previdenziali nell'ambito delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione.

Ad alcune delle succitate questioni ha fornito chiarimenti l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 23 luglio 2018, n. 16/E e ad altre ha fornito risposta il legislatore delegato con D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.


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