di Laura Pascarella e Paola Rossi.
La disciplina relativa all’emissione delle note di variazione in diminuzione IVA nel caso di procedure concorsuali ha dato origine, nel corso degli anni, a rilevanti problematiche interpretative che l’art. 1, commi 126 e 127 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) sembrava aver risolto mediante la riformulazione dell’art. 26 del DPR n. 633/1972.
L’efficacia di alcune disposizioni novellate, tuttavia, quali in particolare quelle relative all’individuazione del momento a partire dal quale il cedente/prestatore poteva emettere la nota di variazione in diminuzione in caso di assoggettamento del cessionario/committente ad una procedura concorsuale e quella concernente l’esonero per quest’ultimo dalla registrazione della nota di credito ricevuta, era stata differita dal comma 127 del citato art. 1 a partire dal 1° gennaio del corrente anno.
Tuttavia, l’art. 1, comma 567 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) abrogando le due disposizioni sopra citate ha, di fatto, confermato le vecchie norme, le quali, in sostanza, tenuto conto del differimento della loro operatività, non sono mai entrate in vigore.