di Gabriella Trinchese.
Il termine di durata delle società di persone, ove indicato nell’atto costitutivo, determina, al suo verificarsi una causa di scioglimento della società per cui, prima del suo decorso, è necessaria una valutazione circa l’ipotesi o meno di proroga del suddetto termine, salvo la possibilità di proroga tacita ai sensi degli artt. 2307, co. 3 e 2273 c.c..
Con riguardo alla proroga tacita, nelle società di persone si è soliti ulteriormente distinguere tra proroga tacita legale prevista dall’art. 2273 c.c. e proroga tacita convenzionale, prevista da specifiche clausole contrattuali.
Il documento analizza le fattispecie con particolare riguardo alle criticità derivanti dall'esercizio della facoltà del singolo socio di comunicare unilateralmente la disdetta.