La proroga tacita del termine di durata nelle società di persone e la facoltà di disdetta unilaterale del socio
Pubblicato in:Documenti di Ricerca
di Gabriella Trinchese.
Il termine di durata delle società di persone, ove indicato nell’atto costitutivo, determina, al suo verificarsi una causa di scioglimento della società per cui, prima del suo decorso, è necessaria una valutazione circa l’ipotesi o meno di proroga del suddetto termine, salvo la possibilità di proroga tacita ai sensi degli artt. 2307, co. 3 e 2273 c.c..
Con riguardo alla proroga tacita, nelle società di persone si è soliti ulteriormente distinguere tra proroga tacita legale prevista dall’art. 2273 c.c. e proroga tacita convenzionale, prevista da specifiche clausole contrattuali.
Il documento analizza le fattispecie con particolare riguardo alle criticità derivanti dall'esercizio della facoltà del singolo socio di comunicare unilateralmente la disdetta.
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