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La nota di variazione in diminuzione quale strumento di rettifica delle reciproche posizioni che i soggetti passivi IVA vantano nei confronti dell'Erario a seguito dell'effettuazione di un'operazione imponibile (art. 26, commi 2 e 3 DPR n. 633/72)

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di Paola Rossi.

Come è noto, una delle più importanti novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) atteneva alle modifiche apportate al testo dell’art. 26 del DPR n. 633/72 in tema di rettifica dell’imponibile e dell’imposta delle operazioni per le quali sia stata emessa una nota di variazione. In particolare, la Legge di Stabilità era intervenuta affiancando alla previgente normativa una regolamentazione specifica, che doveva trovare applicazione dal 1° gennaio 2017, per i casi di assoggettamento del cessionario/committente ad una procedura concorsuale. Rinviando ad un successivo contributo l’approfondimento di tale intervento in attesa dell’approvazione della Legge di Bilancio 2017 (A.C. n. 4127-bis) che sembra contenere sul tema un revirement del legislatore, il presente contributo è dedicato all’analisi delle diverse fattispecie che consentono l’emissione di una nota di variazione in diminuzione (c.d. nota di credito), strumento di tutela del soggetto attivo dell’operazione imponibile allorché, per cause originarie o sopravvenute, venga meno nella sua interezza il fatto imponibile, ovvero si verifichi una diminuzione dell’ammontare dell’imponibile o dell’imposta a debito (art. 26, commi 2 e 3 DPR n. 633/72).


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