di Laura Pascarella e Manuela Sodini.
Le quote di genere nelle società a partecipazione pubblica, dalla Legge Golfo-Mosca al nuovo Testo Unico.
Le quote di genere nelle società a partecipazione pubblica sono state introdotte dalla cosiddetta legge Golfo-Mosca, n. 120 del 2011, recante “Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria … concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati”, stabilendo all’art. 3, che le disposizioni previste per le società quotate si applicano anche alle società, costituite in Italia, non quotate, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e demandando ad un successivo provvedimento l’attuazione della nuova disciplina al fine di regolamentare in maniera uniforme per tutte le società interessate la vigilanza sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.
Il regolamento che ha provveduto a dare piena attuazione alla disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni è il D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012, entrato in vigore il 12 febbraio 2013. La quota di genere ha trovato applicazione a decorrere dai primi rinnovi degli organi societari successivi alla data del 12 febbraio 2013, in molti casi già nella primavera del 2013.
Il presente contributo pone l’attenzione sulle novità e gli adempimenti in materia di quote di genere, introdotti prima ad opera della Legge Golfo-Mosca e del decreto collegato, e poi delle ulteriori prescrizioni contenute da ultimo nel testo unico delle società a partecipazione pubblica, entrato in vigore lo scorso 23 settembre.