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PRIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
dell'11 aprile 1967
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alle imposte sulla cifra d'affari
( 67/227/CEE )
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA ,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea , ed in
particolare gli articoli 99 e 100 ,
Vista la proposta della Commissione ,
Visto il parere del Parlamento Europeo ,
Visto il parere del Comitato economico e sociale ,
Considerando che l'obiettivo essenziale del Trattato è di instaurare , nel
quadro di un'unione economica , un mercato comune , che implichi una sana
concorrenza e presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato
interno ;
Considerando che la realizzazione di tale obiettivo presuppone
l'applicazione negli Stati membri di legislazioni relative alle imposte
sulla cifra d'affari che non falsino le condizioni di concorrenza e non
ostacolino la libera circolazione delle merci e dei servizi nel mercato
comune ;
Considerando che le legislazioni vigenti non rispondono alle suddette
esigenze ; che è pertanto nell'interesse del mercato comune realizzare
un'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra
d'affari , che sia diretta ad eliminare , per quanto possibile , i fattori
che possono falsare le condizioni di concorrenza , tanto sul piano
nazionale quanto sul piano comunitario , e tale da consentire di
raggiungere in seguito l'obiettivo della soppressione dell'imposizione
all'importazione e della detassazione
all'esportazione negli scambi tra gli Stati membri ;
Considerando che dagli studi effettuati è risultato che l'armonizzazione
deve giungere all'eliminazione dei sistemi di imposta cumulativa a cascata
ed all'adozione , da parte di tutti gli Stati membri , di un sistema comune
di imposta sul valore aggiunto ;
Considerando che un sistema di imposta sul valore aggiunto raggiunge la
maggior semplicità e neutralità se l'imposta è riscossa nel modo più
generale possibile e se il suo campo d'applicazione abbraccia tutte le fasi
della produzione e della distribuzione , nonché il settore delle
prestazioni di servizi ; che , di conseguenza , è nell'interesse del
mercato comune e degli Stati membri adottare un sistema comune la cui
applicazione comprenda altresí il commercio al
minuto ;
Considerando tuttavia che l'applicazione dell'imposta al commercio al
minuto potrebbe incontrare , in taluni Stati membri , alcune difficoltà di
ordine pratico e politico ; che per tale ragione è necessario lasciare agli
Stati membri , con riserva di una consultazione preventiva , la facoltà di
applicare il sistema comune solo fino allo stadio del commercio
all'ingrosso incluso e di applicare , se del caso , allo stadio del
commercio al minuto , ovvero allo stadio antecedente a quest'ultimo
, un'imposta complementare autonoma ;
Considerando che è necessario procedere per tappe , poiché l'armonizzazione
delle imposte sulla cifra d'affari comporterà negli Stati membri notevoli
modifiche alle loro strutture fiscali ed avrà sensibili conseguenze nei
settori economico , sociale e del bilancio ;
Considerando che la sostituzione dei sistemi di imposte cumulative a
cascata vigenti nella maggior parte degli Stati membri con il sistema
comune di imposta sul valore aggiunto dovrà portare , anche se le aliquote
e le esenzioni non sono armonizzate contemporaneamente , ad una neutralità
concorrenziale nel senso che , all'interno di ciascun paese , sulle merci di
uno stesso tipo gravi lo stesso carico fiscale , qualunque sia la lunghezza
del circuito di produzione e di distribuzione , e che , negli scambi
internazionali , sia noto l'ammontare del carico fiscale gravante sulle
merci affinché si possa effettuare un'esatta compensazione del carico
stesso ; che è quindi opportuno prevedere , in una prima tappa , l'adozione
, da parte di tutti gli Stati membri , del sistema comune di imposta sul
valore aggiunto , senza la contemporanea armonizzazione delle aliquote e delle
esenzioni ;
Considerando che non è possibile prevedere fin d'ora in che modo ed entro
quale termine l'armonizzazione delle imposte sulla cifra d'affari potrà
raggiungere l'obiettivo della soppressione dell'imposizione
all'importazione e della detassazione
all'esportazione negli scambi tra gli Stati membri ; che è pertanto
preferibile che l'inizio della seconda tappa e le misure da adottare per
tale tappa siano determinati in un secondo tempo , sulla base di proposte
presentate dalla Commissione al Consiglio ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
Gli Stati membri sostituiscono il loro sistema attuale di imposte sulla
cifra d'affari con il sistema comune di imposta sul valore aggiunto
definito dall'articolo 2 .
In ciascuno Stato membro la legge che effettua
tale sostituzione sarà promulgata nei più brevi termini , per poter entrare
in vigore ad una data che sarà stabilita da ciascuno Stato membro tenendo
conto della situazione congiunturale , ma che non sarà posteriore al 1 º
gennaio 1970 .
A decorrere dall'entrata in vigore di detta legge ,
lo Stato membro non può mantenere , né istituire alcuna misura forfettaria di compensazione all'importazione od
all'esportazione a titolo di imposte sulla cifra d'affari per gli scambi
tra gli Stati membri .
Articolo 2
Il principio del sistema comune di imposta sul
valore aggiunto consiste nell'applicare ai beni ed ai servizi un'imposta
generale sul consumo esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei
servizi , qualunque sia il numero di transazioni intervenute nel processo
di produzione e di distribuzione antecedente alla fase dell'imposizione .
A ciascuna transazione , l'imposta sul valore
aggiunto , calcolata sul prezzo del bene o del servizio all'aliquota
applicabile al suddetto bene o servizio , è esigibile , previa deduzione
dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto che ha gravato direttamente
sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo .
Il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto è applicato fino allo
stadio del commercio al minuto incluso .
Tuttavia , sino al momento della soppressione
dell'imposizione all'importazione e della detassazione
all'esportazione negli scambi tra gli Stati membri , questi ultimi hanno la
facoltà , con la riserva della consultazione di cui all'articolo 5 , di
applicare tale sistema solo fino allo stadio del commercio all'ingrosso
incluso e di applicare , se del caso , allo stadio del commercio al minuto
, ovvero allo stadio antecedente a quest'ultimo ,
un'imposta complementare autonoma .
Articolo 3
Il Consiglio adotta , su proposta della
Commissione , una seconda direttiva concernente la struttura e le modalità
di applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto .
Articolo 4
Al fine di consentire al Consiglio di discuterne e ,
se possibile , di prendere decisioni prima della scadenza del periodo
transitorio , la Commissione presenta al Consiglio , prima della fine del
1968 , proposte che indichino in qual modo ed entro quale termine
l'armonizzazione delle imposte sulla cifra d'affari può raggiungere
l'obiettivo della soppressione dell'imposizione all'importazione e della detassazione all'esportazione negli scambi tra gli
Stati membri , garantendo la neutralità di tali imposte rispetto
all'origine dei beni e delle prestazioni di servizi .
A tal fine si dovrà tener conto , in particolare ,
del rapporto tra le imposte dirette e quelle indirette , che differisce nei
vari Stati membri , degli effetti di una modifica dei sistemi fiscali sulla
politica fiscale e di bilancio degli Stati membri nonché dell'influenza
esercitata dai sistemi fiscali sulle condizioni di concorrenza e sulla
situazione sociale nella Comunità .
Articolo 5
Qualora uno Stato membro preveda di avvalersi della facoltà di cui
all'ultimo comma dell'articolo 2 , si rivolge alla
Commissione in tempo utile e ai fini dell'applicazione dell'articolo 102
del Trattato .
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , addí
11 aprile 1967 .
Per il Consiglio
Il Presidente
R. VAN ELSLANDE
SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
dell'11 aprile 1967
in materia di armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Struttura e
modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
( 67/228/CEE )
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