DOCI - 31967L0227 - bas-cit



 

 

31967L0227
Prima direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari
Gazzetta ufficiale n. P 071 del 14/04/1967 pag. 1301 - 1303
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0003
DA.ES serie I capitolo 1967 pag. 0012
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0003
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1967 pag. 0014
edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0003

 

 

 


PRIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
dell'11 aprile 1967
in materia
di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari
( 67/227/CEE )
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA ,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea , ed in particolare gli articoli 99 e 100 ,
Vista la proposta della Commissione ,
Visto il parere del Parlamento Europeo ,
Visto il parere del Comitato economico e sociale ,
Considerando che l'obiettivo essenziale del Trattato è di instaurare , nel quadro di un'unione economica , un mercato comune , che implichi una sana concorrenza e presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno ;
Considerando che la realizzazione di tale obiettivo presuppone l'applicazione negli Stati membri di legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari che non falsino le condizioni di concorrenza e non ostacolino la libera circolazione delle merci e dei servizi nel mercato comune ;
Considerando che le legislazioni vigenti non rispondono alle suddette esigenze ; che è pertanto nell'interesse del mercato comune realizzare un'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari , che sia diretta ad eliminare , per quanto possibile , i fattori che possono falsare le condizioni di concorrenza , tanto sul piano nazionale quanto sul piano comunitario , e tale da consentire di raggiungere in seguito l'obiettivo della soppressione dell'imposizione all'importazione e della detassazione all'esportazione negli scambi tra gli Stati membri ;
Considerando che dagli studi effettuati è risultato che l'armonizzazione deve giungere all'eliminazione dei sistemi di imposta cumulativa a cascata ed all'adozione , da parte di tutti gli Stati membri , di un sistema comune di imposta sul valore aggiunto ;
Considerando che un sistema di imposta sul valore aggiunto raggiunge la maggior semplicità e neutralità se l'imposta è riscossa nel modo più generale possibile e se il suo campo d'applicazione abbraccia tutte le fasi della produzione e della distribuzione , nonché il settore delle prestazioni di servizi ; che , di conseguenza , è nell'interesse del mercato comune e degli Stati membri adottare un sistema comune la cui applicazione comprenda altresí il commercio al minuto ;
Considerando tuttavia che l'applicazione dell'imposta al commercio al minuto potrebbe incontrare , in taluni Stati membri , alcune difficoltà di ordine pratico e politico ; che per tale ragione è necessario lasciare agli Stati membri , con riserva di una consultazione preventiva , la facoltà di applicare il sistema comune solo fino allo stadio del commercio all'ingrosso incluso e di applicare , se del caso , allo stadio del commercio al minuto , ovvero allo stadio antecedente a quest'ultimo , un'imposta complementare autonoma ;
Considerando che è necessario procedere per tappe , poiché l'armonizzazione delle imposte sulla cifra d'affari comporterà negli Stati membri notevoli modifiche alle loro strutture fiscali ed avrà sensibili conseguenze nei settori economico , sociale e del bilancio ;
Considerando che la sostituzione dei sistemi di imposte cumulative a cascata vigenti nella maggior parte degli Stati membri con il sistema comune di imposta sul valore aggiunto dovrà portare , anche se le aliquote e le esenzioni non sono armonizzate contemporaneamente , ad una neutralità concorrenziale nel senso che , all'interno di ciascun paese , sulle merci di uno stesso tipo gravi lo stesso carico fiscale , qualunque sia la lunghezza del circuito di produzione e di distribuzione , e che , negli scambi internazionali , sia noto l'ammontare del carico fiscale gravante sulle merci affinché si possa effettuare un'esatta compensazione del carico stesso ; che è quindi opportuno prevedere , in una prima tappa , l'adozione , da parte di tutti gli Stati membri , del sistema comune di imposta sul valore aggiunto , senza la contemporanea armonizzazione delle aliquote e delle esenzioni ;
Considerando che non è possibile prevedere fin d'ora in che modo ed entro quale termine l'armonizzazione delle imposte sulla cifra d'affari potrà raggiungere l'obiettivo della soppressione dell'imposizione all'importazione e della detassazione all'esportazione negli scambi tra gli Stati membri ; che è pertanto preferibile che l'inizio della seconda tappa e le misure da adottare per tale tappa siano determinati in un secondo tempo , sulla base di proposte presentate dalla Commissione al Consiglio ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
Gli Stati membri sostituiscono il loro sistema attuale di imposte sulla cifra d'affari con il sistema comune di imposta sul valore aggiunto definito dall'articolo 2 .
In ciascuno Stato membro la legge che effettua tale sostituzione sarà promulgata nei più brevi termini , per poter entrare in vigore ad una data che sarà stabilita da ciascuno Stato membro tenendo conto della situazione congiunturale , ma che non sarà posteriore al 1 º gennaio 1970 .
A decorrere dall'entrata in vigore di detta legge , lo Stato membro non può mantenere , né istituire alcuna misura forfettaria di compensazione all'importazione od all'esportazione a titolo di imposte sulla cifra d'affari per gli scambi tra gli Stati membri .
Articolo 2
Il principio del sistema comune di imposta sul valore aggiunto consiste nell'applicare ai beni ed ai servizi un'imposta generale sul consumo esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi , qualunque sia il numero di transazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase dell'imposizione .
A ciascuna transazione , l'imposta sul valore aggiunto , calcolata sul prezzo del bene o del servizio all'aliquota applicabile al suddetto bene o servizio , è esigibile , previa deduzione dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo .
Il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto è applicato fino allo stadio del commercio al minuto incluso .
Tuttavia , sino al momento della soppressione dell'imposizione all'importazione e della detassazione all'esportazione negli scambi tra gli Stati membri , questi ultimi hanno la facoltà , con la riserva della consultazione di cui all'articolo 5 , di applicare tale sistema solo fino allo stadio del commercio all'ingrosso incluso e di applicare , se del caso , allo stadio del commercio al minuto , ovvero allo stadio antecedente a quest'ultimo , un'imposta complementare autonoma .
Articolo 3
Il Consiglio adotta , su proposta della Commissione , una seconda direttiva concernente la struttura e le modalità di applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto .
Articolo 4
Al fine di consentire al Consiglio di discuterne e , se possibile , di prendere decisioni prima della scadenza del periodo transitorio , la Commissione presenta al Consiglio , prima della fine del 1968 , proposte che indichino in qual modo ed entro quale termine l'armonizzazione delle imposte sulla cifra d'affari può raggiungere l'obiettivo della soppressione dell'imposizione all'importazione e della detassazione all'esportazione negli scambi tra gli Stati membri , garantendo la neutralità di tali imposte rispetto all'origine dei beni e delle prestazioni di servizi .
A tal fine si dovrà tener conto , in particolare , del rapporto tra le imposte dirette e quelle indirette , che differisce nei vari Stati membri , degli effetti di una modifica dei sistemi fiscali sulla politica fiscale e di bilancio degli Stati membri nonché dell'influenza esercitata dai sistemi fiscali sulle condizioni di concorrenza e sulla situazione sociale nella Comunità .
Articolo 5
Qualora uno Stato membro preveda di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 , si rivolge alla Commissione in tempo utile e ai fini dell'applicazione dell'articolo 102 del Trattato .
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , addí 11 aprile 1967 .
Per il Consiglio
Il Presidente
R. VAN ELSLANDE
SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
dell'11 aprile 1967
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
( 67/228/CEE )

 

 

© European Communities, 2001 All rights reserved